Statuto di “DIAMANTE Associazione Sportiva Dilettantistica

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione

È costituita, con sede in Silea (TV), un’associazione sportiva dilettantistica, che assume la denominazione di “DIAMANTE Associazione Sportiva Dilettantistica”. Essa è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura di ente associativo come regolato dall’art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni ed è associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000. L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce a vari Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e si conforma alle norme ed alle direttive impartite da quest’ultimo nonché allo statuto ed ai regolamenti FIHP (Federazione Italiana Hockey Pattinaggio)

L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Art. 2 – Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 13 del presente statuto.

Art. 3 – Finalità

L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, a favore dei propri associati e della collettività, lo sviluppo di discipline sportive, sia a fini agonistici che non agonistici

 

 

e ricreativi, conformemente alle esigenze di pratica sportiva e ricreazione dei propri soci e in adempimento delle delibere degli organi sociali. In particolare l’associazione intende promuovere le seguenti attività:

  1. organizzare corsi, stage, seminari e qualsiasi altra attività formativa in ambito sportivo;
  2. gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival ed ogni altra attività sportiva promozionale;
  3. collaborare con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione dello sport;
  4. curare la formazione di operatori, allo scopo di un loro eventuale inserimento nell’attività dell’associazione o di altre organizzazioni analoghe;
  5. divulgare la conoscenza delle discipline sportive praticate, promuovendone l’immagine mediante qualsiasi mezzo di comunicazione;
  6. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  7. la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e il rifiuto dell’uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Inoltre l’associazione può:

  • partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;
  • organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico ed organizzativo a favore di soci e di altri operatori sportivi.

Infine, in modo complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo beneficio dei propri associati, l’associazione potrà gestire un servizio di somministrazione di cibo e bevande e di spaccio di materiale sportivo e promozionale presso le sedi delle proprie attività ed organizzare viaggi e soggiorni turistici.

Art. 4 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 5 – Sezioni dell’Associazione e Associazioni sportive aderenti

Per le sue svariate finalità, l’Associazione può costituire al suo interno delle sezioni autonome, prive di personalità giuridica, per ogni singola disciplina sportiva o area culturale e ricreativa.

Le sezioni, costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, hanno autonomia organizzativa nell’ambito della specifica disciplina.

Per ciascuna di esse sarà nominato un responsabile. Esso sarà incaricato di coordinarne l’attività riportando al Consiglio Direttivo.

L’Associazione può anche accettare l’adesione di associazioni sportive già esistenti alle condizioni che il Consiglio Direttivo concorderà.

TITOLO II

I soci

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote annue come stabilite dall’art. 26 del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

  1. Soci Ordinari: i maggiorenni che esercitano il diritto di voto nelle assemblee e i minorenni che possono partecipare alle stesse senza diritto di voto;
  2. Soci Onorari: sono dichiarati tali, dal Consiglio Direttivo le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’associazione.

Al socio onorario non è fatto obbligo di pagamento della quota associativa.

Tutti gli associati hanno eguali diritti.

Art. 7 – Modalità d’ammissione degli associati

L’ammissione a socio è subordinata alla compilazione e presentazione della domanda di ammissione firmata.

Spetterà al Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda. Il giudizio del Consiglio è insindacabile e inappellabile.

Il nuovo socio provvederà al pagamento della quota associativa ottenendo, se maggiorenne, il diritto di voto nelle assemblee indette nel successivo anno sociale.

Le domande di adesione all’Associazione potranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’anno associativo.

Art.8 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguale diritto di:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
  2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione o da altri Enti;
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee;
  5. presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
  6. partecipare con il voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con i versamenti e la qualifica di socio;
  7. eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  8. assumere incarichi sociali.

Art. 9 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti, pena la decadenza, al rinnovo annuale dell’adesione mediante il puntuale pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa può variare di anno in anno e non può essere rimborsata tranne nel caso di prima iscrizione. Ai soci è richiesto l’impegno:

  1. all’ osservanza dello Statuto e all’eventuale regolamento interno; rispettare le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie; ottemperare alle norme legislative e regolamentari sportive;
  2. al mantenimento di una specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione e al di fuori di essa;
  3. ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Qualora si manifestino gravi motivi di incompatibilità tra il socio e le finalità statutarie dell’Associazione e con i regolamenti dell’associazione il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere il rinnovo della quota associativa.

Art. 10 – Cessazione qualifica di socio

Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  1. per dimissioni volontarie dandone comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
  2. per decesso;
  3. per decadenza ai sensi dell’art. 9.

TITOLO III

Assemblea degli associati

Art. 11 – Assemblea

L’Assemblea ordinaria dei soci, è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente

non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nel primo semestre di ogni anno solare, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni (fax, posta elettronica, avvisi, ecc.).

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio purché non consigliere, il quale non può rappresentare più di altri due soci nell’ambito dell’Assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 12 – Convocazione Assemblea ordinaria

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

  • tutte le volte che lo stesso lo reputi necessario;
  • allorché lo stesso riceva richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono deliberare modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell’associazione, e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Non possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 3.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, ad eccezione del caso di delibera dello scioglimento dell’associazione, per il quale è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti.

Art. 14 – Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quest’ultima su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Alla votazione partecipano tutti i soci aventi diritto.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 15 – Presidente e segretario di assemblea

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente e un segretario nominati dall’Assemblea. Le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

TITOLO IV

Consiglio Direttivo dell’Associazione

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da sette membri compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il socio ordinario, legittimato a partecipare all’Assemblea ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, può almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea elettiva, proporre la propria candidatura alla carica di consigliere.

La candidatura deve essere manifestata in forma scritta al Consiglio Direttivo. Sono proclamati eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea elettiva. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica è subordinata alla qualifica di socio.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
  • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto economico/finanziario e stato patrimoniale da presentare all’Assemblea dei soci;
  • approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • formula i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • delibera sull’ammissione dei soci;
  • nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  • favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
  • conferisce e revoca procure;
  • può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
  • può attribuire responsabilità ai consiglieri in ordine alle attività da svolgere all’interno dell’associazione conferendo deleghe operative.

Art. 18 – Composizione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri e dal Presidente eletti dall’Assemblea e dal responsabile di ciascuna sezione costituita ai sensi del precedente art. 5 del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono al proprio interno, nella seduta di insediamento successiva alla designazione da parte dell’Assemblea, un Vice Presidente e il Segretario. Fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo precedente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente o in subordine dal consigliere anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO V

Cariche interne dell’Associazione

Art. 20  – Il Presidente

Il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci è investito della legale rappresentanza dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sovrintendente e coordina le attività dell’Associazione ed è responsabile degli atti amministrativi; può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, firma tutti gli atti dell’Associazione, è autorizzato a riscuotere somme e contributi, firma ordini di pagamento e rilascia quietanze; è tenuto a relazionare costantemente il Consiglio Direttivo del proprio operato.

In caso di dimissioni del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo decade automaticamente.

Art. 21 – Vice-Presidente dell’Associazione

Il Vice-Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l’attività amministrativa dell’Associazione e in particolare tiene aggiornati i libri dell’Associazione e i libri e i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione.

Inoltre sovrintende l’attività finanziaria dell’Associazione e in particolare predispone lo schema di bilancio preventivo e il rendiconto annuale dell’Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell’Assemblea; provvede agli incassi e, su delega del legale rappresentante dell’Associazione, provvede ai pagamenti, tutela il patrimonio dell’Associazione.

Il Segretario amministrativo svolge funzioni operative, cura l’ordinaria amministrazione e la tesoreria e non ha poteri di firma, se non specificatamente espresse dal Consiglio Direttivo.

Nell’espletamento della sua attività, il Segretario può essere coadiuvato da dipendenti o da collaboratori interni e/o esterni dell’Associazione, previa autorizzazione specifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Esercizio sociale, fondo comune e norme amministrative

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di prodotti e materiali sportivi necessari per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 24 – Rendiconto economico e finanziario e esercizio sociale.

L’esercizio economico e finanziario, così come quello sociale, inizia dal 1° settembre e termina al 31 agosto dell’anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto delle leggi e delle norme fiscali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

È vietato all’associazione distribuire ai soci, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Quote associative annue.

Le quote ordinarie annue versate dai soci sono finalizzate alla copertura delle spese e del funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni o attività straordinarie, può chiedere ai soci il versamento di una quota straordinaria.

Il versamento delle quote associative è unitario, a valere per l’intero anno sociale.

Art. 26 – Destinazione in caso di scioglimento.

In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza prevista dall’art. 13 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e successive modificazioni.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 27 – Disposizione finale.

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge.

Per quanto non compreso nel presente Statuto si rinvia alle disposizione del Codice Civile sulle associazioni.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 19/05/2012.

Il Presidente dell’assemblea  sig. Andrea Barbon

Il Segretario dell’assemblea  sig.ra Anna Gasparetto